IL GIUDICE DI PACE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa di primo grado iscritta al n. 1239/1997 R.G. promossa da D'Aparo Salvatore, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Finis e dalla dott. Alice Smareglia per mandato in calce al ricorso per decreto ingiuntivo e successivo decreto n. 629/1997 e pedissequo atto di precetto ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Livorno, via P. Cossa n. 15, contro il condominio di via Ademollo nn. 4-6-8, in persona dell'amministratore pro-tempore dott. Ugo Parollo, rappresentato e difeso dall'avvocato Nino Amadei per mandato in calce all'atto di citazione in opposizione ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Livorno, in via dei Lanzi n. 33. Visto l'atto di citazione e le difese delle parti costituite; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. Fatto Il dott. Ugo Parollo, non in proprio ma quale amministratore del condominio di via Ademollo nn. 4-6-8, nel quale si trovano alcuni appartamenti di mano pubblica, ha chiesto al giudice di pace di Livorno l'emissione di ingiunzione di pagamento nei confronti di D'Aparo Salvatore, assegnatario in locazione di un appartamento dell'Ater ( gia' I.A.C.P.) di Livorno, per la somma di L. 467.817 a saldo di un asserito debito da questa contratto nei confronti dell'amministrazione condominiale, cosi' come documentato con copia dell'estratto conto, copia dei verbali dell'assemblea condominiale 25 settembre 1996 e del 20 marzo 1997, copia del rendiconto al 31 dicembre 1996, con riparto e copia del preventivo al 31 dicembre 1997 con riparto. Il coordinatore del giudice di pace di Livorno ha emesso a carico di D'Aparo Salvatore ed a favore dell'amministratore del condominio di via Ademollo nn. 4-6-8 il d.i. n. 629/1997 condannando il D'Aparo Salvatore a corrispondere all'amministratore condominiale la somma di L. 467.817 per sorte capitale e L. 233.700 per spese legali. Il D'Aparo Salvatore con atto di citazione del 7-9 luglio 1997 ha proposto opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento asserendo che gli importi richiesti non erano dovuti in quanto una parte delle somme richieste competevano al locatore in quanto spese generali a favore della proprieta' ed altra parte perche' afferenti alla straordinaria manutenzione. L'amministrazione condominiale opposta si costituiva in giudizio per contestare le affermazioni della opponente facendo rilevare la legittimita' del proprio operato e la sussistenza della legittimazione ad agire direttamente contro la opponente in forza del dettato dell'art. 35 della legge regionale Toscana n. 25/1989. Nel merito respingeva ogni addebito in ordine alla legittimita' dei pagamenti richiesti, atteso che il rimborso delle spese richieste erano in linea con le indicazioni provenienti dalla circolare del ministero dei lavori pubblici n. 21 del lo marzo 1983. Dopo istruttoria la causa veniva trattenuta dal giudice di pace in decisione. Il giudice remittente, rilevato che il decreto ingiuntivo e' stato chiesto dall'amministratore del condominio direttamente nei confronti dell'assegnatario in locazione semplice in forza dell'art. 35 della legge regionale della Toscana n. 25/1989 ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale di detta norma. Rileva ancora che la regione Toscana in epoca successiva al 1989 ha emanato una nuova disciplina normativa in materia di assegnazione di alloggi e determinazione del canone nell'edilizia residenziale pubblica. La questione di legittimita', pero', non e' venuta meno per effetto della nuova disciplina normativa, atteso che il testo dell'art. 32 (alloggi in amministrazione condominiale), terzo comma, della legge regionale Toscana n. 96/1996, riproduce inalterato lo stesso testo dell'art. 35, terzo comma, legge regionale toscana n. 25/1989. Le norme richiamate sul punto testualmente cosi' dispongono: "gli assegnatari in locazione semplice degli alloggi compresi negli stabili a regime condominiale hanno il diritto di voto, in luogo dell'ente gestore, per le delibere relative alle spese ed alle modalita' di gestione dei servizi a rimborso ivi compreso il riscaldamento. Le spese relative a tali servizi sono versate direttamente all'amministratore del condominio, cui compete di agire in giudizio per il recupero nei confronti degli assegnatari inadempienti o morosi". Diritto Sembra al giudice remittente che le norme regionali, teste' richiamate, nel conferire agli amministratori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica a regime condominiale il potere di agire direttamente in giudizio contro l'assegnatario in locazione, resosi inadempiente o moroso nei confronti della gestione condominiale, (norme applicabili a questo giudizio - anche se indirettamente contestate dalla difesa della parte convenuta - formalmente opponente a decreto ingiuntivo), pongano in rilievo e siano strettamente connesse ad un problema di legittimita' costituzionale dell'esercizio del potere legislativo da parte della regione Toscana nel settore che qui interessa. La questione e' rilevante in quanto a seconda della soluzione che viene data al problema della legittimita' costituzionale della normativa teste' indicata l'azione esercitata dall'amministratore del condominio al fine di recuperare somme dovute da parte di assegnatari in locazione, resisi inadempienti o morosi nei confronti della gestione condominiale, troverebbe diversa accoglienza anche dinanzi a questo giudice remittente. Ove, infatti, la regione Toscana abbia esercitato legittimamente il suo potere legislativo questo giudice dovra' tenere conto di quel dato normativo; ove, al contrario, tale potere fosse stato esercitato dalla regione oltre i confini tracciati dalla normativa costituzionale, l'attuale controversia civilistica dovrebbe essere decisa dal giudice remittente sulla base della normativa statale e, comunque, senza tenere conto della diversa disciplina normativa regionale. Il problema che si agita, quindi, concerne l'attribuibilita' costituzionale o meno alla regione a statuto ordinario della materia dell'edilizia residenziale pubblica e, nel caso dell'attribuibilita' l'individuazione dell'esistenza o meno di limiti all'esercizio della potesta' legislativa nonche' la natura di tali limiti. Questa Corte in pronunce meno recenti ha affermato che la materia dell'edilizia residenziale pubblica e' materia composita nella quale sono individuabili almeno tre filoni: a) il filone volto a disciplinare all'interno della pianificazione territoriale i terreni da destinare alla costruzione di edifici di edilizia residenziale pubblica; b) il filone volto a disciplinare l'assegnazione dei lavori di costruzione di detti alloggi; c) il filone volto alla disciplina della assegnazione e della determinazione dei canoni di detti alloggi (Corte costituzionale 17 maggio 1975 n. 221; Corte costituzionale 22 giugno 1976 n. 140). Ora mentre le componenti sub a) e sub b) sono da farsi rientrare rispettivamente nell'ambito della materia urbanistica e in quello della materia dei lavori pubblici regionali e, quindi, sicuramente attribuite alla regione ai sensi dell'art. 117 della Costituzione non altrettanto e' possibile affermare per la terza componente (quella individuata sub c) assegnazione degli alloggi e determinazione del canone). Benche' a partire dalla legge 22 luglio 1975 n. 382 ed attraverso i successivi interventi legislativi statali (d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616; legge 8 agosto 1977 n. 513; legge 5 agosto 1978 n. 457; gli ampi poteri di indirizzo riconosciuti al comitato interministeriale per la programmazione economica scaturenti dalla legge ultima citata) la nozione di edilizia residenziale pubblica ha subito un notevole ampliamento, cosi' come ha avuto un accrescimento l'intervento legislativo e amministrativo della regione come riconosciuto dai numerosi interventi di questa Corte (Corte costituzionale n. 217/1988; Corte costituzionale n. 727/1988; Corte costituzionale n. 1134/1988; Corte costituzionale n. 594/1990; Corte costituzionale n. 393/1992; Corte costituzionale n. 486/1992; Corte costituzionale n. 347/1993) cio' nondimeno e' stata riconfermata sempre da questa Corte "l'assenza di fondamento costituzionale delle competenze regionali" per quanto attiene alla terza componente della materia edilizia residenziale pubblica; il filone attinente la disciplina della selezione degli utenti beneficiari del servizio casa nonche' la disciplina della determinazione dei canoni non rientrano, infatti, ne' nella materia urbanistica ne' in quella dei lavori pubblici (Corte costituzionale n. 27/1996). L'evoluzione legislativa statale ha sempre confermato il principio della spettanza statale del potere di determinazione dei criteri sulle assegnazioni degli alloggi in questione e la determinazione dei criteri della misura dei canoni e, quindi, "l'inesistenza di competenze regionali costituzionalmente garantite in ordine a detti poteri" (Corte costituzionale n. 1134/1988; Corte costituzionale n. 1115/1988; Corte costituzionale n. 727/1988; Corte costituzionale n. 594/1990; Corte costituzionale n. 27/1996). Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale appena delineato sembra a questo giudice remittente che la regione Toscana nel conferire all'amministratore di condominio di edifici gia' di proprieta' pubblica (ma successivamente alienati perche' dati a riscatto o, comunque, locati con patto di futura vendita all'interno dei quali l'ente pubblico conserva un numero minoritario di alloggi assegnati in locazione semplice) il potere di "agire anche in giudizio" nei confronti degli assegnatari in locazione di alloggi compresi negli edifici c.d. "a regime condominiale" non solo non si e' attenuta ai criteri delle direttive del C.I.P.E. 19 novembre 1981 e 13 marzo 1995, cosi' come dettati in forza del potere scaturente dall'art. 2, secondo comma, n. 2, legge 5 agosto 1978, n. 457, ma ha invaso - sempre ad avviso di questo remittente - il campo di materie che alla stessa non sono riconosciute come attribuite dall'art. 117 Carta costituzionale. Le direttive del C.I.P.E. sopra ricordate, infatti, non riconoscono agli amministratori degli edifici "a regime condominiale" alcun potere di azione diretta nei confronti degli assegnatari in locazione che si siano resi inadempienti o morosi nel pagamento degli oneri accessori ma si limita a riconoscere il diritto di voto nelle assemblee condominiali in luogo del proprietario ove all'ordine del giorno dell'assemblea siano previsti interventi in materia di spese afferenti al riscaldamento e/o altri servizi condominiali. Le direttive del C.I.P.E. sul punto nel loro contenuto ricalcano in parte qua l'art. 10 della legge 27 luglio 1978, n. 392, (c.d. legge sull'equo canone). Ma il diritto di voto nell'assemblea condominiale, riconosciuto da quella norma al conduttore in luogo del proprietario per il ristretto numero di materie ivi indicate, non si e' tramutato, nell'interpretazione che ne ha dato la giurisprudenza civilistica, nell'assoggettamento del conduttore all'azione diretta in giudizio da parte dell'amministratore del condominio: ove il conduttore dell'alloggio si renda moroso nel pagamento degli oneri condominiali accessori questi continuera' a risponderne direttamente al proprio locatore (proprietario o usufruttuario o altro); l'amministratore del condominio, invece, ha diritto di agire solo nei confronti del proprietario o dell'usufruttuario dell'appartamento il cui conduttore si e' reso moroso nel pagamento degli oneri accessori. Le norme regionali denunciate con l'attribuire all'amministratore del condominio azione diretta nei confronti dell'assegnatario in locazione semplice viene a modificare sia l'assetto processuale sia l'assetto civilistico sostanziale quale ricavabile dal nostro ordinamento civile e processuale civile. La disciplina dettata dalla regione verrebbe, quindi, a modificare, a parere di questo giudice remittente, sia le regole del processo civile sia le regole delle leggi civili in materia di locazione. Ma alla regione non dovrebbe essere riconosciuta dalla Carta costituzionale alcuna possibilita' di incidere ne' sulle regole del processo, come piu' volte statuito da questa Corte (Corte costituzionale 23 marzo 1999 n. 86; Corte costituzionale 23 aprile 1988 n. 133; Corte costituzionale 8 novembre 1996 n. 390; Corte costituzionale 26 ottobre 1995 n. 459), ne' nei rapporti tra privati. L'ente pubblico - proprietario di alloggio, sia pure di edilizia residenziale pubblica, inserito in un condominio - avrebbe la stessa identica posizione paritaria nell'assemblea condominiale e nell'assetto proprietario di quella di un qualsiasi altro oggetto di diritto privato: posizione paritaria, quindi, e non di supremazia. La disciplina della materia del diritto processuale civile (art. 108 Cost.), e del diritto civile sostanziale rimangono nell'attribuzione dei poteri dello Stato e non puo' essere modificata da asserite esigenze di ordine pubblicistico.